Statuto della Società Italiana di Storia Ambientale SISAm
Art. 1
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Scopo
L’associazione persegue i seguenti scopi:
- Promuovere gli studi di Storia dell’ambiente valorizzandone il carattere trans disciplinare e diffonderne la conoscenza in Italia in ambito scientifico, educativo, accademico, civile.
In particolare:
- Promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e gli studi della storia ambientale a più livelli di scala, locale, nazionale, transnazionale e globale e a più dimensioni temporali.
- Incentivare il dibattito scientifico in ambito storico-ambientale in chiave multi e transdisciplinare attraverso la promozione di ricerche, l’organizzazione di riunioni, seminari, convegni, congressi, esposizioni e mostre, nonché l’istituzione di premi.
- Valorizzare la dimensione multi e trans-disciplinare della storia ambientale promuovendo relazioni e strutturando collaborazioni scientifiche e percorsi di ricerca con le discipline umanistiche e scientifiche che si occupano di ambiente.
- Promuovere lo studio della storia ambientale in ogni ordine e grado di scuola sostenendo la valenza formativa della storia ambientale per adolescenti e giovani, anche attraverso la formazione degli insegnanti.
- Promuovere altresì la diffusione in ambito universitario dell’insegnamento di discipline aventi per oggetto la Storia dell’ambiente, anche attraverso l’istituzione di corsi di studio, master e dottorati di ricerca. Potenziare la storia ambientale rafforzando la sua collocazione accademica all’interno delle declaratorie disciplinari degli insegnamenti storici di riferimento (la storia antica, medievale, moderna, contemporanea, economica, delle istituzioni).
- Promuovere e rafforzare la diffusione della storia ambientale italiana nel dibattito internazionale attraverso relazioni costanti con le grandi associazioni europee e mondiali e le riviste scientifiche internazionali di environmental history.
- Promuovere la diffusione della storia ambientale nella società attraverso i rapporti con le forme dell’associazionismo, con enti e istituzioni pubbliche e private locali e nazionali, attraverso forme di collaborazione e l’uso della comunicazione social.
- Costituire un organismo di riferimento e di coordinamento in chiave multi e trans disciplinare per tutti i soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati che praticano un approccio storico allo studio dell’ambiente.
- Promuovere la raccolta, conservazione ed edizione di fonti documentarie e di materiale bibliografico, fotografico, cinematografico e di fonti orali e multimediali.
L’associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. È fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, anche in forma indiretta. L’Associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere anche previste dalle normative locali, regionali, nazionali e comunitarie. L’Associazione potrà, infine, partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi.
Art. 4 - Durata
Art. 5 - Soci
Possono essere soci gli studiosi di storia dell’ambiente e tutti coloro che in una prospettiva multi e trans disciplinare sono interessati alla ricerca alla divulgazione e alla didattica della storia ambientale, o in quanto cultori della materia condividono le finalità dell’associazione e le norme del suo Statuto.
I soci si distinguono in:
- soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno partecipato a vario titolo alla nascita dell’associazione nella fase precedente la sua costituzione, che hanno firmato l’atto costitutivo o che formalizzano la loro domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di fondazione dell’Associazione. Per ogni altro aspetto il socio fondatore è equiparato al socio ordinario;
- soci ordinari: sono soci ordinari coloro che sottoscrivono la quota associativa ed accettano lo statuto sociale, impegnandosi a sostenere lo scopo dell’Associazione e a valorizzarne l’attività;
- soci corrispondenti: il Consiglio Direttivo su propria iniziativa durante il proprio mandato per rafforzare le relazioni internazionali può nominare massimo tre soci corrispondenti tra gli studiosi italiani che operano all’estero che si sono distinti per la loro produzione scientifica e attività intellettuale. I soci corrispondenti sono esenti dal pagamento della quota associativa e partecipano a tutti gli effetti all’assemblea con diritto di voto e al consiglio direttivo senza diritto di voto. Il loro mandato ha la durata del Consiglio direttivo che li ha nominati;
- soci onorari: il Consiglio Direttivo, con esplicita motivazione, di propria iniziativa o su invito di almeno la metà dei soci, può proporre all’assemblea la nomina di soci onorari in figure che hanno dato un contributo fondativo ed eccezionale alla storia ambientale italiana. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota di associazione, partecipano a tutti gli effetti all’assemblea con diritto di voto e sono invitati permanenti alle riunioni del direttivo.
Art. 6 - Ammissione, decadenza, diritti e doveri dei soci
Si diventa soci su invito del Consiglio Direttivo o su domanda, in ambedue i casi le domande devono essere corredate dall’invio di un breve curriculum. Le domande sono approvate entro tre mesi dal consiglio direttivo e possono essere respinte solo con deliberazione motivata a maggioranza. Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso appello. La qualifica di socio decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile e risulta dall’annotazione sul libro soci dell’associazione. La partecipazione all’associazione è di regola a tempo indeterminato. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione e se in regola con i pagamenti hanno diritto elettorale attivo e passivo. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.
È ammessa l’associazione di istituzioni, che non potranno però rivestire cariche sociali e saranno rappresentate in Assemblea da un delegato. Tutte le comunicazioni dell’associazione saranno effettuate per posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’associato e trascritto sul libro soci. È onere del singolo associato comunicare all’associazione qualunque variazione dell’indirizzo di posta elettronica. Tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa degli anni precedenti e dell’anno in corso hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci che non pagano per tre anni consecutivi la quota associativa decadono automaticamente. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative di cui l’associazione si fa promotrice e hanno il dovere di cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’associazione si è costituita.
Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
Il patrimonio della Società italiana di storia ambientale è costituito da:
a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
La Società italiana di storia ambientale trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
c) erogazioni liberali;
d) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
f) ogni altro provento derivante dall’esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.
Art. 8 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario
Art. 9 - Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci.
- il Consiglio Direttivo.
- il Presidente.
- il Collegio dei Revisori, se nominato.
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è costituita dall’insieme dei soci in regola con il pagamento delle quote e dai soci onorari e corrispondenti che ne sono esenti. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o gli venga richiesto da almeno un quarto dei soci. In questo caso l’Assemblea dovrà svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
La convocazione si effettua per via telematica almeno un mese prima della data stabilita per la riunione (venti giorni prima, nel caso di assemblee straordinarie). La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) ed il luogo della riunione. La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso il voto per delega per cui ogni socio può essere portatore di due deleghe. Un regolamento definirà le modalità del voto per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione, per le quali occorre la presenza di un quarto dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; in loro assenza da altro membro del Consiglio direttivo; I lavori assembleari saranno diretti dal Presidente dell’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea verrà redatto un verbale che sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione.
L’Assemblea:
- elegge a scrutinio segreto il Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori dei conti qualora richiesti;
- discute le linee programmatiche di attività dell’Associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Sono di sua particolare competenza la discussione e la definizione di massima delle modalità e dei contenuti dei convegni periodici dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci;
- ratifica l’accettazione di contributi, erogazioni o lasciti.
Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti.
Le decisioni dell’Assemblea avvengono a maggioranza di voti in caso di parità di voti il voto del presidente vale il doppio. I lavori dell’Assemblea sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
a) sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la Presidente o suo/a sostituto/a, o il/la segretario/a.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da otto a dodici membri più il presidente. Fanno parte del Consiglio Direttivo gli eventuali soci corrispondenti e sono invitati permanenti alle sue riunioni i soci onorari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Qualora un membro del direttivo si dimetta o decada prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio Direttivo può decidere di sostituire il consigliere che ha reso vacante la sua carica per dimissioni, decadenza, o decesso, integrando il primo fra i non eletti alla carica di consigliere. In mancanza di un consigliere nominabile può decidere che il sostituto sarà eletto alla prima assemblea convocata.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’annuale Assemblea ordinaria. La presidenza nomina una commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il consiglio direttivo nomina un comitato elettorale composto da tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno. Il comitato raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Ogni candidatura previa dichiarazione di disponibilità e accompagnata da un curriculum deve essere presentata da almeno 4 e non più di 8 soci. Nel corso dell’Assemblea, sempre da 4 a 8 soci, possono comunque presentare una ulteriore candidatura. Ogni socio può presentare una sola candidatura. Ciascun socio potrà votare indicando un solo nominativo.
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in relazione ai fini statutari e in esecuzione delle direttive dell’Assemblea;
provvede all’organizzazione di convegni periodici secondo le modalità deliberate dall’Assemblea e organizza ogni altra attività culturale dell’Associazione;
provvede alle pubblicazioni, cartacee e informatiche, dell’Associazione;
istituisce apposite commissioni scientifiche, tematiche e operative per gestire progetti specifici dell’Associazione, ne nomina i membri che possono essere anche esterni all’associazione;
delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
elabora e delibera progetti, programmi e iniziative da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
redige regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
delibera la convocazione dell’Assemblea stessa, stabilendone l’ordine del giorno; la convocazione dei soci è fatta per via telematica;
cura la gestione economica dell’associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;
delibera l’accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti che sarà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea;
redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma entro i trenta giorni successivi all’Assemblea annuale ordinaria ed ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Convocazioni straordinarie possono seguire ove ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se è presente la maggioranza dei consiglieri tra cui il Presidente.
L’assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza del mandato, che non dà luogo a surroga. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità dei voti, quello del presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
a) sia consentito a chi presiede di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la presidente o il/la segretario/a.
I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso.
Art. 12 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il consiglio direttivo nomina un comitato elettorale composto di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno. Il comitato raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l’elezione del Presidente, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Le Candidature devono essere presentate da un minimo di 15 soci a un massimo di 20 e devono essere accompagnate da un curriculum.
Altre candidature possono essere presentate, da almeno 15 soci e non più di 20, durante l’Assemblea. È ammesso il voto per delega. Ogni socio può presentare massimo due deleghe.
Verrà eletto il candidato che raccoglierà la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo:
- ha la legale rappresentanza dell’associazione, rappresenta in giudizio l’Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione;
- provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
- nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un vice presidente a cui può delegare le sue funzioni e sceglie tra gli associati iscritti un segretario e un tesoriere che lo coadiuvano nei compiti organizzativi. Il segretario e il tesoriere se non fanno parte della del direttivo partecipano alle riunioni senza potere di voto. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione. Egli cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio o a lui affidato. Il segretario cura la stesura e la conservazione dei verbali, segue e cura tutti gli aspetti pratici e organizzativi della vita associativa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente. Il fatto stesso che il vice presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori
Art. 14 - Scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione come pure il patrimonio residuo non dismesso dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.