Statuto della Società Italiana di Storia Ambientale SISAm
Art. 1
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Scopo
- Promuovere gli studi di Storia dell’ambiente valorizzandone il carattere trans disciplinare e diffonderne la conoscenza in Italia in ambito scientifico, educativo, accademico, civile.
- Promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e gli studi della storia ambientale a più livelli di scala, locale, nazionale, transnazionale e globale e a più dimensioni temporali.
- Incentivare il dibattito scientifico in ambito storico-ambientale in chiave multi e transdisciplinare attraverso la promozione di ricerche, l’organizzazione di riunioni, seminari, convegni, congressi, esposizioni e mostre, nonché l’istituzione di premi.
- Valorizzare la dimensione multi e trans-disciplinare della storia ambientale promuovendo relazioni e strutturando collaborazioni scientifiche e percorsi di ricerca con le discipline umanistiche e scientifiche che si occupano di ambiente.
- Promuovere lo studio della storia ambientale in ogni ordine e grado di scuola sostenendo la valenza formativa della storia ambientale per adolescenti e giovani, anche attraverso la formazione degli insegnanti.
- Promuovere altresì la diffusione in ambito universitario dell’insegnamento di discipline aventi per oggetto la Storia dell’ambiente, anche attraverso l’istituzione di corsi di studio, master e dottorati di ricerca. Potenziare la storia ambientale rafforzando la sua collocazione accademica all’interno delle declaratorie disciplinari degli insegnamenti storici di riferimento (la storia antica, medievale, moderna, contemporanea, economica, delle istituzioni).
- Promuovere e rafforzare la diffusione della storia ambientale italiana nel dibattito internazionale attraverso relazioni costanti con le grandi associazioni europee e mondiali e le riviste scientifiche internazionali di environmental history.
- Promuovere la diffusione della storia ambientale nella società attraverso i rapporti con le forme dell’associazionismo, con enti e istituzioni pubbliche e private locali e nazionali, attraverso forme di collaborazione e l’uso della comunicazione social.
Art. 4 - Durata
Art. 5 - Soci
- soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno partecipato a vario titolo alla nascita dell’associazione nella fase precedente la sua costituzione, che hanno firmato l’atto costitutivo o che formalizzano la loro domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di fondazione dell’Associazione. Per ogni altro aspetto il socio fondatore è equiparato al socio ordinario;
- soci ordinari: sono soci ordinari coloro che sottoscrivono la quota associativa ed accettano lo statuto sociale, impegnandosi a sostenere lo scopo dell’Associazione e a valorizzarne l’attività;
- soci corrispondenti: per rafforzare le relazioni internazionali il Consiglio Direttivo può nominare su propria iniziativa fino a tre soci corrispondenti tra gli studiosi italiani che operano all’estero e che si sono distinti per la loro produzione scientifica e attività intellettuale. I soci corrispondenti sono esentati dal pagamento della quota associativa e partecipano a tutti gli effetti all’assemblea con diritto di voto e al consiglio direttivo senza diritto di voto. Il loro incarico ha la durata di quattro anni;
- soci onorari: il Consiglio Direttivo, con esplicita motivazione, di propria iniziativa o su invito di almeno la metà dei soci, può proporre all’assemblea la nomina di soci onorari in figure che hanno dato un contributo fondativo ed eccezionale alla storia ambientale italiana. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di associazione e partecipano a tutti gli effetti all’assemblea con diritto di voto. Il numero complessivo dei soci onorari non può essere superiore a cinque.
Art. 6 - Ammissione, decadenza, diritti e doveri dei soci
Si diventa soci presentando al Consiglio direttivo apposita domanda, corredata da un breve curriculum.
Le domande sono approvate entro tre mesi dal Consiglio direttivo e possono essere respinte solo con deliberazione motivata a maggioranza. Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso appello.
La qualifica di socio decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile e risulta dall’annotazione sul libro soci dell’associazione.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative di cui l’associazione si fa promotrice e hanno il dovere di cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’associazione si è costituita.
La partecipazione all’associazione è a tempo indeterminato. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione entro il 31 maggio. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative al 31 luglio sono considerati morosi. I soci in regola con i pagamenti delle quote godono di diritto elettorale attivo e passivo.
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.
È ammessa l’associazione di istituzioni, che non possono però rivestire cariche sociali e sono rappresentate in Assemblea da un delegato.
Tutte le comunicazioni dell’associazione sono effettuate per posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’associato e trascritto sul libro soci. È onere del singolo associato comunicare all’associazione qualunque variazione dell’indirizzo di posta elettronica.
Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative degli anni precedenti e dell’anno in corso hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione o le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la elezione o nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa nell’anno in corso e risultano inadempienti in maniera consecutiva per i due anni precedenti sono invitati dal Presidente a regolarizzare la loro posizione tramite comunicazione di posta elettronica. In mancanza di adeguamento alla richiesta di regolarizzare la loro posizione, i soci dichiarati morosi dopo il 31 luglio per la terza volta consecutiva decadono automaticamente.
Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
Il patrimonio della Società italiana di storia ambientale è costituito da:
a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
La Società italiana di storia ambientale trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
c) erogazioni liberali;
d) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
f) ogni altro provento derivante dall’esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.
Art. 8 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario
Art. 9 - Organi sociali
- l’Assemblea dei Soci.
- il Consiglio Direttivo.
- il Presidente.
- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è costituita dall’insieme dei soci in regola con il pagamento delle quote e dai soci onorari e corrispondenti, che ne sono esentati. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci ed in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o gli venga richiesto da almeno un quarto dei soci. In questo caso l’Assemblea dovrà svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
La convocazione si effettua per via telematica almeno un mese prima della data stabilita per la riunione (venti giorni prima, nel caso di assemblee straordinarie). La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) ed il luogo della riunione, che deve essere in territorio italiano. La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
È ammesso il voto per delega per cui ogni socio può essere portatore di due deleghe. Le deleghe non sono considerate ai fini della determinazione del numero dei partecipanti all’Assemblea. Il Consiglio direttivo stabilisce, eventualmente tramite un regolamento, le modalità del voto per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione, per le quali occorre la presenza di un quarto dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. In una terza convocazione, da convocarsi appositamente in una data successiva di almeno venti giorni alla precedente, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e le sue delibere sono prese a maggioranza semplice nel caso di modifiche di statuto e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti nel caso di scioglimento e liquidazione della Associazione.
I lavori dell’Assemblea sono diretti dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; in loro assenza da altro membro del Consiglio direttivo.
Delle riunioni di assemblea è redatto un verbale che sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione.
L’Assemblea:
- elegge a scrutinio segreto il Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori dei conti qualora previsti;
- discute le linee programmatiche di attività dell’Associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Sono di sua particolare competenza la discussione e la definizione di massima delle modalità e dei contenuti dei convegni periodici dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci;
- delibera in merito all’espulsione dei soci, su motivata proposta del Direttivo;
- ratifica l’accettazione di contributi, erogazioni o lasciti.
Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti.
Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti il voto del presidente vale il doppio.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
a) sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, accertare la sussistenza dei requisiti di legittimità dell’assemblea e delle votazioni, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al Segretario di comprendere adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale e, se richiesto, con scrutinio segreto sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il Presidente o suo sostituto, o il Segretario.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri più il presidente. Eventuali soci corrispondenti partecipano ai lavori del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Qualora un membro del direttivo si dimetta o decada prima della scadenza del suo mandato, per la restante durata del mandato gli subentra il primo dei non eletti. In mancanza di un consigliere nominabile, il Direttivo resta legittimato fino alla fine del mandato.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’annuale Assemblea ordinaria. La presidenza dell’Assemblea nomina una Commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo nomina un Comitato elettorale composto da tre membri, uno solo dei quali nel proprio seno. Il Comitato raccoglie e pubblicizza le candidature per l’elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Ogni candidatura, previa dichiarazione di disponibilità e accompagnata da un curriculum, deve essere presentata da almeno 4 e non più di 5 soci. Nel corso dell’Assemblea, con le stesse modalità, possono essere presentate ulteriori candidature. Ogni socio può presentare una sola candidatura. Ciascun socio può votare per un solo candidato.
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in relazione ai fini statutari e in esecuzione delle direttive dell’Assemblea;
- provvede all’organizzazione di convegni periodici secondo le modalità deliberate dall’Assemblea e organizza ogni altra attività culturale dell’Associazione;
- provvede alle pubblicazioni, cartacee e informatiche, dell’Associazione;
- istituisce apposite commissioni scientifiche, tematiche e operative per gestire progetti specifici dell’Associazione, ne nomina i membri, che possono essere anche esterni all’associazione;
- delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- elabora e delibera progetti, programmi e iniziative da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redige regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- delibera la convocazione dell’Assemblea stessa, stabilendone l’ordine del giorno;
- delibera l’ammontare della quota associativa, eventualmente differenziandola per tipologie di soci.
- cura la gestione economica dell’associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti.
- delibera l’accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti che sarà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.
- redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
- propone all’Assemblea, dopo adeguata istruttoria e contraddittorio, l’espulsione dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma entro i trenta giorni successivi all’Assemblea annuale ordinaria e successivamente ogni tre mesi ed ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Convocazioni straordinarie possono tenersi su richiesta di almeno cinque consiglieri, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
L’assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza del mandato. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità dei voti, quello del presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che
a) sia consentito a chi presiede di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la presidente o il/la segretario/a.
I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso.
Art. 12 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.
Almeno tre mesi prima dell’Assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo nomina un Comitato elettorale composto di tre membri, uno solo dei quali nel proprio seno. Il Comitato raccoglie e pubblicizza le candidature per l’elezione del Presidente, fino a 30 giorni prima dell’Assemblea. Le candidature devono essere presentate da un minimo di 15 soci a un massimo di 20 e devono essere accompagnate da un curriculum.
Altre candidature possono essere presentate, con le stesse modalità, durante l’Assemblea, prima dell’apertura dei seggi elettorali. È ammesso il voto per delega. Ogni socio può presentare al massimo due deleghe.
Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti o la maggioranza semplice in un eventuale successivo ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di mancata elezione, il Presidente in carica riconvoca entro due mesi nuove elezioni.
Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo:
- ha la legale rappresentanza dell’associazione, rappresenta in giudizio l’Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione;
- provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
- nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vicepresidente a cui può delegare le proprie funzioni e sceglie tra gli associati un Segretario e un Tesoriere che lo coadiuvano nei compiti organizzativi. Il Segretario e il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto, a meno che non ne siano già membri elettivi. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un incremento o una diminuzione del patrimonio dell’associazione. Egli cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio lui affidato, predisponendo il bilancio preventivo e consuntivo. Il Segretario cura la stesura e la conservazione dei verbali, segue e cura tutti gli aspetti pratici e organizzativi della vita associativa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente. Il fatto stesso che il vice presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 14 - Scioglimento
Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, delibera l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con le modalità di voto indicate nell’art. 10 comma 4 del presente Statuto.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione come pure il patrimonio residuo non dismesso dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 - Gratuità delle cariche
Art. 16 - Clausole finali
Art. 17 - Norme transitorie
Il mandato del Presidente in carica al momento dell’approvazione delle presenti modifiche di Statuto è prorogato di un anno.
Se eletti per la prima volta, i membri del Consiglio direttivo in carica al momento dell’approvazione delle presenti modifiche di Statuto estendono il loro mandato di due anni, e potranno, in via eccezionale, ricandidarsi per un ulteriore mandato.
I restanti consiglieri decadono l’anno successivo all’approvazione delle presenti modifiche di Statuto e potranno, in via eccezionale, ricandidarsi per un ulteriore mandato.
Tra i sei Consiglieri eletti nel primo rinnovo del Direttivo successivo all’approvazione delle presenti modifiche di Statuto, ne verrà sorteggiato uno il cui mandato sarà limitato a soli due anni. Nel caso in quella occasione siano eletti consiglieri che hanno già svolto un precedente mandato, il sorteggio avviene tra questi ultimi.
